CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI 1. Tutti i poteri della Banca spettano al Consiglio dei Governatori. 2. Il Consiglio dei Governatori puo' delegare al Consiglio di Amministrazione i propri poteri, eccetto quello di: (i) ammettere nuovi membri e determinarne le condizioni di ammissione; (ii) aumentare o ridurre il capitale autorizzato della Banca; (iii) sospendere un membro; (iv) decidere gli appelli contro le interpretazioni o le applicazioni del presente Statuto fatte dal Consiglio di Amministrazione; (v) autorizzare la conclusione di accordi generali di cooperazione con altre organizzazioni internazionali; (vi) eleggere gli Amministratori ed il Presidente della Banca; (vii) fissare la remunerazione degli Amministratori e dei loro Vice nonche' lo stipendio e le altre condizioni contrattuali del Presidente; (viii) approvare, dopo aver esaminato il rapporto dei revisori ufficiali, il bilancio ed il conto profitti e perdite della Banca; (ix) determinare le riserve e l'assegnazione e distribuzione dei profitti netti della Banca; (x) modificare il presente Statuto; (xi) decidere di porre fine alle operazioni della Banca e di distribuire le sue attivita'; e (xii) esercitare gli altri poteri che nel presente Statuto sono espressamente conferiti al Consiglio dei Governatori 3. Il Consiglio dei Governatori ha la prerogativa di esercitare i propri poteri su ogni questione delegata o conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, o altrove nel presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art24 · fonte del testo