La commissione ha i seguenti compiti:

  • a)esamina ogni problema inerente all'inquinamento a qualsiasi altra alterazione delle acque italo-svizzere;
  • b)organizza e fa eseguire ogni necessaria ricerca intesa a determinare l'origine, la natura e l'importanza degli inquinamenti, valorizzandone i dati ottenuti;
  • c)predispone annualmente un piano finanziario per i lavori di ricerca di cui alla lettera b) da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Governi;
  • d)propone ai Governi contraenti i provvedimenti necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e prevenire qualsiasi inquinamento;
  • e)propone ai Governi contraenti un progetto di regolamentazione atto ad assicurare la purezza delle acque italo-svizzere.

Testo vigente dal 11 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-07-24;527~convenzione-art3 · fonte del testo