[1]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO.

[2]IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

[3]Desiderosi di coordinare gli sforzi intesi a proteggere le acque italo-svizzere dall'inquinamento, Convengono quanto segue:

[5]I Governi contraenti stabiliscono di collaborare strettamente per proteggere dall'inquinamento le seguenti acque superficiali e sotterranee italo-svizzere, comprese quelle dei loro affluenti, nella misura in cui queste ultime contribuiscono ad inquinare le acque comuni sottoelencate:

  • a)lago Maggiore (Verbano);
  • b)lago di Lugano (Ceresio);
  • c)corsi d'acqua che segnano il confine o lo attraversano, come in particolare la Doveria, la Melezza, la Giona, la Tresa, la Breggia, la Maira (Mera), il Poschiavino e lo Spol.

Testo vigente dal 11 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-07-24;527~convenzione-art1 · fonte del testo