[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intendera' tacitamente rinnovata di anno in anno qualora non sia denunciata per iscritto dall'una o dall'altra Parte contraente almeno tre mesi prima dello scadere del termine.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTA in duplice esemplare a Londra il 28 aprile 1969 nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[4]Per il Governo della Repubblica italiana NENNI

[5]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord STEWART

[6]Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art42 · fonte del testo