1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati in Roma appena possibile. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui gli strumenti di ratifica saranno scambiati. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 35, le precedenti Convenzioni scadranno alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art41 · fonte del testo