Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1 gennaio 1981 e che superino in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art71 · fonte del testo