[1]1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1 gennaio 1981 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonche' delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente. 2. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1 gennaio 1981 agli scambi, all'interno della Comunita', delle merci ottenute nella Comunita' per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati:

[2]- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Grecia ovvero che abbiano beneficiato di un ritorno totale o parziale di tali dazi o tasse; - prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunita' nella sua composizione attuale o in Grecia.

[3]Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunita' nella sua composizione attuale e la Grecia e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica ellenica, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art41 · fonte del testo