1. In deroga all'articolo 35 la preferenza generale dell'8% applicabile in Grecia agli appalti pubblici sara' progressivamente abolita dalla Repubblica ellenica con lo stesso ritmo fissato dall'articolo 25 per l'abolizione dei dazi doganali all'importazione tra la Grecia e la Comunita' nella sua composizione attuale. 2. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica puo' soprassedere per un periodo di due anni dal 1 gennaio 1981 all'apertura ai fornitori comunitari dei suoi elenchi di fornitori riconosciuti.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art39 · fonte del testo