La Repubblica ellenica puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art27 · fonte del testo