operazioni della scorta regolatrice

  • a)In circostanze particolari, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto della stessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 40. Le disposizioni del paragrafo c) dell'articolo 25 non sono applicabili allo stagno metallo per il quale tale autorizzazione e' stata data.
  • b)Nonostante le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, il Consiglio puo' autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti, a vendere al prezzo corrente i quantitativi di stagno necessari per permettere di far fronte alle spese di esecuzione risultanti da tali operazioni.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art28 · fonte del testo