o sospensione delle operazioni della Scorta regolatrice: azione del Consiglio

  • a)Nonostante le disposizioni dei commi ii) e iv) del paragrafo c) dell'articolo 25, il Consiglio puo' limitare o sospendere le operazioni a termine sullo stagno quando lo ritenga necessario per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.
  • b)Nonostante le disposizioni dei commi i) e v) del paragrafo c) dell'articolo 25, il Consiglio, se e' riunito in sessione, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta regolatrice se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti al Direttore da detti commi non consenta di realizzare gli obiettivi del presente Accordo.
  • c)Il Consiglio puo' confermare ogni limitazione o sospensione decisa ai sensi del paragrafo a) dell'articolo 27 o, se una limitazione o sospensione e' stata annullata dal Presidente esecutivo ai sensi del paragrafo b) dell'articolo 27, egli puo' ristabilire detta limitazione o sospensione. Se non interviene una decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno o continueranno senza limitazione, secondo i casi.
  • d)Fino a quando una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice, decise in virtu' del presente articolo o dell'artico 27, rimane in vigore, il Consiglio dovra' riesaminare la decisione ad intervalli non superiori a sei settimane. Se nel corso di una riunione organizzata a tale scopo il Consiglio non si pronuncia per il mantenimento della limitazione o della sospensione, le operazioni della scorta regolatrice riprenderanno.

Testo vigente dal 22 agosto 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;506~art26 · fonte del testo