[1]Ciascuna delle due Parti notifichera' all'altra l'adempimento delle procedure richieste, per quanto di competenza ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo che avra' effetto il giorno della ricezione dell'ultima notifica. Fatto a Firenze il 13 giugno 1985 in duplice esemplare in lingua francese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 novembre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;504~accordo-art2 · fonte del testo