[1]'

[2]Il presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento e la notifica da parte dei Paesi Contraenti delle procedure legali e interne richieste per l'entrata in vigore degli Accordi internazionali. Il presente Accordo ha durata triennale a partire dalla sua entrata in vigore ed e' rinnovabile tacitamente per periodi identici, salvo denuncia da parte di uno dei Paesi Contraenti tre mesi prima della sua scadenza. Fatto a Venezia, il 31.8.2000, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiano e francese, tutti i testi facenti fede.

[3]Per la Repubblica Italiana Per la comunita' francese del Belgio

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 5 agosto 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art14 · fonte del testo