[1]retroattivita' della presente Convenzione

[2]Senza pregiudizio dell'applicazione delle regole della presente Convenzione alle quali le immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono assoggettate in virtu' del diritto internazionale indipendentemente dalla presente Convenzione, quest'ultima non si applica ad alcuna questione relativa alle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sollevata in un procedimento promosso contro uno Stato davanti a un tribunale di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione tra gli Stati interessati.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art4 · fonte del testo