[1]e immunita' non pregiudicati dalla presente Convenzione

[2]1. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' di cui beneficia uno Stato in virtu' del diritto internazionale per quanto concerne l'esercizio delle funzioni:

  • a)delle sue missioni diplomatiche, dei suoi posti consolari, delle sue missioni speciali, delle sue missioni presso le organizzazioni internazionali o delle sue delegazioni negli organi delle organizzazioni internazionali o alle conferenze internazionali; e
  • b)delle persone che vi sono assegnate. 2. La presente Convenzione non pregiudica nemmeno i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce ratione personae ai capi di Stato. 3. La presente Convenzione non pregiudica i privilegi e le immunita' che il diritto internazionale riconosce a uno Stato per quanto concerne aeromobili o oggetti spaziali che gli appartengono o che esso gestisce.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art3 · fonte del testo