[1]a societa' o altri gruppi

[2]1. Uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la sua partecipazione a una societa' o a un gruppo con o senza personalita' giuridica e i rapporti tra lo Stato e la societa' o il gruppo o le altre parti, se la societa' o il gruppo:

  • a)comprende parti diverse da Stati o da organizzazioni internazionali; e
  • b)e' registrato o costituito conformemente alla legislazione dello Stato del foro o ha la sede sociale o il principale luogo d'attivita' in tale Stato. 2. Uno Stato puo' tuttavia invocare l'immunita' giurisdizionale in un simile procedimento se gli Stati interessati l'hanno convenuto o se le parti alla controversia l'hanno stabilito mediante accordo scritto o se lo strumento che istituisce o regge la societa' o il gruppo in questione contiene disposizioni a questo riguardo.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art15 · fonte del testo