[1]', possesso e utilizzo di beni

[2]Sempre che gli Stati interessati non convengano diversamente, uno Stato non puo' invocare l'immunita' giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente la determinazione:

  • a)di un diritto o interesse dello Stato su un bene immobiliare situato sul territorio dello Stato del foro, del possesso del bene immobiliare da parte dello Stato o dell'utilizzo che ne fa, o di un obbligo dello Stato in ragione del suo interesse giuridico nei confronti di tale bene immobiliare, del suo possesso o del suo utilizzo;
  • b)di un diritto o interesse dello Stato su un bene mobiliare o immobiliare sorto da una successione o donazione oppure vacante; o
  • c)di un diritto o interesse dello Stato nell'amministrazione di beni quali beni di un trust, beni di un fallimento o beni di una societa' in caso di scioglimento.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art13 · fonte del testo