provvisoria 1. Il presente Accordo e' applicato a titolo provvisorio da ogni Stato, o ente, che consente alla sua applicazione provvisoria ed indirizza a tal fine al depositario una notifica scritta. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dalla data di ricevimento della notifica. 2. L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o ente termina alla data di entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di questo Stato o ente, o quando tale Stato o ente notifica per iscritto al depositario il suo intento di porre fine all'applicazione provvisoria.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art41 · fonte del testo