in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno Stato o ente che ratifica l'Accordo o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 26 gennaio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;498~art40 · fonte del testo