Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:

  • a)producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
  • b)producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
  • c)producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
  • d)svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantita' inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantita' inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorita' nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonche', per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione.

Testo vigente dal 8 aprile 1997

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Che cosa è cambiato dal 8 aprile 1997

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 1995 al 8 aprile 1997. 82 parole tolte, 360 parole aggiunte in 5 capoversi.

Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatotolto: , i dati e le informazioni richiesti dall'articolo VI e dall'annesso aggiunto: tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione tolto: di cui all'articolo 1 aggiunto: stessa, tutti i soggetti che:

a) producono, lavorano e impiegano per la trasformazioneaggiunto: , usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati tolto: nelle tabelle 1 e aggiunto: nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

aggiunto: b) producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;

tolto: b) produconoaggiunto: c) producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui tolto: compostl aggiunto: composti chimici della convenzione;

tolto: caggiunto: d) svolgono le attivita' elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa. tolto: Le informazioni e i dati utili ai fini delle dichiarazioni iniziali debbono essere forniti al Ministero aggiunto: Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantita' inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantita' inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tolto: daiaggiunto: , di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorita' nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione. I soggetti di cui al comma 1 tolto: entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' e procedure prescritte dalla commissione preparatoria dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; essi saranno aggiornati alle scadenze che saranno stabilite nel decreto interministeriale di cui all'articolo 15aggiunto: , lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonche', per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-11-18;496~art6 · fonte del testo