Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia internazionale sono datate e munite delle firme e del timbro dell'autorita' che le ha riportate. Tali dichiarazioni e annotazioni hanno la stessa validita' degli estratti di atti di stato civile rilasciati da detta autorita'. Per la validita' del libretto nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione, non occorre alcuna legalizzazione.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-07-08;487~convenzione-art11 · fonte del testo