[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]CONVENZIONE SUL RICONOSCIMENTO E L'AGGIORNAMENTO DEI LIBRETTI DI STATO CIVILE Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di promuovere ed agevolare il riconoscimento e l'aggiornamento dei loro libretti di stato civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 1. Ai sensi della presente Convenzione, un libretto di stato civile e' un documento rilasciato a norma di legge, emanante da un funzionario di stato civile e concepito per contenere le enunciazioni originarie e successive menzioni negli atti di stato civile concernenti alla nascita, il matrimonio ed il decesso. Le enunciazioni e menzioni di stato civile riportate in tali libretti sono munite di data e accompagnate dalla firma e dal sigillo o timbro dell'Autorita' che le ha riportate.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art1 · fonte del testo