In qualsiasi momento dopo la scadenza del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con il paragrafo 1) dell'articolo 16, qualunque Parte Contraente puo' denunciarla a mezzo di notifica scritta indirizzata al Governo depositario. Ogni notifica di tale genere entrera' in vigore dodici mesi dopo la data della sua ricezione. La Convenzione restera' in vigore fra le altre Parti.

Testo vigente dal 6 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;486~art19 · fonte del testo