Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 1972 al 22 dicembre 2008. 346 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "nei comuni di", e' inserita la parola: "Barbara", e le parole: "e' sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione" sono sostituite con le seguenti: "e' sospeso dal 14 giugno al 15 settembre 1972 il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione"; all'articolo 1, secondo comma, le parole: "Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972", sono sostituite con le seguenti: "Limitatamente ai comuni di Ancona e di Falconara per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 e per gli altri comuni per il periodo dal 14 giugno al 15 settembre 1972", e le parole: "entro il 30 novembre 1972" sono sostituite con le seguenti: "rispettivamente, entro il 30 novembre 1972 o entro il 15 settembre 1972". All'articolo 3, primo comma, dopo la parola: "curera'" e' aggiunta la parola: "gratuitamente".
tolto: L'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi legali, relative a procedure di ammortamento dei titoli di cui all'articolo 1, secondo comma, e dei titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente". All'articolo 7, dopo le parole: "entrata in vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione". All'articolo 8, secondo comma, le parole: "entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 novembre 1972".
tolto: All'articolo 12 e' aggiunto il seguente comma:
tolto: "Limitatamente ai comuni di Ancona e Falconara si applicano i benefici contenuti nel comma precedente per le imposte iscritte in via provvisoria nei ruoli 1973 ed afferenti ai redditi conseguiti nel 1971 e dichiarati nella dichiarazione unica 1972".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1972-08-08;484~artunico · fonte del testo
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