sviluppare le relazioni tra i due Paesi in materia di istruzione le Parti: - incoraggeranno e favoriranno la cooperazione diretta, i contatti e gli scambi tra individui, istituzioni e organizzazioni nel campo dell'istruzione nei due paesi; - incoraggeranno e favoriranno lo studio della lingua e della letteratura reciproche, in particolare attraverso le attivita' di corsi, lettorati e cattedre; - incoraggeranno e favoriranno la collaborazione e gli scambi sui metodi, sui materiali didattici e sui programmi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;482~accordo-art2 · fonte del testo