1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio e' stabilito tenendo conto delle necessita'. 2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-9-art5 · fonte del testo