1. Il termine di riesportazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente Annesso e' di dodici mesi almeno a decorrere dalla data di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione dei mezzi di produzione di sostituzione e' di almeno sei mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-4-art4 · fonte del testo