ANNESSO B.4 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE NEL QUADRO DI UN'OPERAZIONE DI PRODUZIONE ARTICOLO 1 Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "merci importate nel quadro di un'operazione di produzione" significa: 1. a) matrici, negativi, matrici, stampi, disegni, progetti, modelli ed altri oggetti analoghi;

  • b)strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti analoghi;
  • c)utensili e strumenti speciali; importati per essere utilizzati durante un procedimento di fabbricazione delle merci; 2. I "mezzi di produzione di sostituzione": gli strumenti, apparecchi e macchine che, in attesa della consegna o della riparazione di merci analoghe, sono messi a disposizione di un cliente dal fornitore o dal riparatore a seconda dei casi.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-4-art1 · fonte del testo