ANNESSO B.5 ALLEGATO RELATIVO ALLE MERCI IMPORTATE A FINI EDUCATIVI, SCIENTIFICI O CULTURALI Articolo 1 Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si intendono per:

  • a)"merci importate a fini educativi, scientifici o culturali": il materiale scientifico e didattico, il materiale per il conforto dei marittimi e ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica o culturale;
  • b)alla lettera a):
  • i)"materiale scientifico e didattico": i modelli, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i loro accessori utilizzati per la ricerca scientifica e l'insegnamento o la formazione professionale;
  • ii)"materiale per il conforto dei marittimi": il materiale destinato alle attivita' di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo delle persone che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare di una nave estera adibita al traffico marittimo internazionale. Liste illustrative del "materiale didattico", del "materiale per il confronto dei marittimi" e di "ogni altra merce importata nel quadro di un'attivita' educativa, scientifica o culturale" figurano rispettivamente nelle appendici I, II e III del presente allegato.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-5-art1 · fonte del testo