1. Le autorita' competenti di ciascuno Stato contraente conservano con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all'identita' della madre e del padre ed i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. 2. Le medesime autorita' assicurano l'accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l'assistenza appropriata, nella misura consentita dalla legge dello Stato.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art30 · fonte del testo