1. Se ritiene che il minore e adottabile, l'Autorita' Centrale dello Stato d'origine: a - redige una relazione contenente informazioni circa l'identita' del minore, la sua adottabilita', il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale -e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessita' particolari; b - tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale; c - si assicura che i consensi previsti dall'Art. 4 sono stati ottenuti; e d - constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefigurato e nel superiore interesse del minore. 2. Trasmette all'Autorita' Centrale dello Stato di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni della sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identita' della madre e del padre se, nello Stato d'origine, tale identita' non debba essere resa nota.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-31;476~convenzione-art16 · fonte del testo