ARTICOLO VIII 1 - Se i veicoli utilizzati per il trasporto di merci superano, a vuoto o a carico le dimensioni o i pesi massimi previsti dalle disposizioni in vigore nel Paese interessato i trasportatori dovranno essere muniti di una deroga speciale rilasciata dalle autorita' competenti dello stesso Paese. La medesima disposizione si applica al trasporto di merci pericolose. 2 - Se la deroga speciale indicata al paragrafo 1 prevede che il veicolo in questione debba seguire un itinerario prestabilito, il trasporto dovra' venire effettuato seguendo il predetto itinerario.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artviii · fonte del testo