[1]- Pesi e dimensioni

[2]1. Il peso massimo consentito, il peso per asse e le dimensioni dei veicoli non possono superare i valori massimi in vigore nel Paese ospitante. 2. L'uso, nel Paese ospitante, di veicoli con peso, dimensioni o carico superiori ai limiti massimi ammissibili, e' consentito solo con autorizzazione speciale da richiedere preventivamente alle autorita' competenti del Paese ospitante.

Testo vigente dal 22 dicembre 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2021-11-19;219~accordo-art10 · fonte del testo