ARTICOLO III Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

  • a)la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo;
  • b)lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
  • c)lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
  • d)lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
  • e)la cooperazione in materia di legislazione turistica.

Testo vigente dal 12 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;475~accordo-artiii · fonte del testo