Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 30% al 70%. Una partecipazione inferiore al 30% sara' consentita nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali. Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista, per quanto attiene l'Italia, avente cittadinanza italiana; per quanto attiene la Svizzera, avente la nazionalita' o il permesso di domicilio svizzeri.

Testo vigente dal 26 novembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-11-10;472~accordo-art4 · fonte del testo