films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni: - La proporzione dei rispettivi contributi dei produttori di entrambe i Paesi puo' variare dal 20 all'80%; - La partecipazione minoritaria italiana non potra' essere inferiore al 30%; - 30% della quota di partecipazione minoritaria al finanziamento del film deve essere utilizzato nel Paese del coproduttore minoritario. - Ogni film in coproduzione deve comportare, da ambo le parti, una effettiva partecipazione artistica e tecnica; - la partecipazione artistica e tecnica sara' in proporzione del contributo finanziario di ciascuno dei coproduttori, dopo che le Autorita' competenti di entrambe i Paesi si saranno consultate tra di loro.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;208~accordo-art4 · fonte del testo