Sara' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione. Il coproduttore maggioritario puo' associarsi con il produttore di un terzo Paese, anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati tra loro da un accordo di coproduzione. In tal caso i diritti attribuiti al coproduttore minoritario dall'accordo di coproduzione non devono essere pregiudicati.

Testo vigente dal 26 novembre 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-11-10;472~accordo-art10 · fonte del testo