I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e la Svizzera verranno considerati come film nazionali dalle competenti autorita' dei due Paesi purche' realizzati in conformita' alle disposizioni legislative vigenti negli stessi. Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore. Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonche' i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo. I film di coproduzione devono, altresi', essere realizzati da imprese che posseggono organizzazione tecnica e finanziaria ed esperienza professionale adeguate e riconosciute secondo le rispettive leggi nazionali.

Testo vigente dal 26 novembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-11-10;472~accordo-art2 · fonte del testo