[1]Paragrafo 1. - Quando una impresa gestita in uno degli Stati contraenti possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, i redditi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute da questa organizzazione, nonche' i profitti risultanti dalla alienazione totale o parziale dei beni di tale organizzazione, non sono imponibili che in questo ultimo Stato.

[2]Paragrafo 2. - Se la contabilita' o altri elementi non consentono di determinare esattamente e distintamente l'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione, le autorita' fiscali dei due Stati si intenderanno, se necessario, per fissare i criteri di ripartizione idonei a determinate la quota-parte del reddito complessivo dell'impresa che puo' essere equamente attribuita a questa organizzazione.

[3]Paragrafo 3. - I redditi e i profitti della stabile organizzazione, quali sono definiti nel precedente paragrafo 1, comprendono, in particolare, ogni profitto e vantaggio che, secondo le normali usanze commerciali, non sarebbero stati consentiti a terzi e che sono attribuiti o accordati in qualsiasi maniera dalla stabile organizzazione, direttamente o indirettamente, sia alla impresa stessa o ad altre organizzazioni di questa impresa, sia ai suoi dirigenti, azionisti, soci o altri partecipanti o a persone che abbiano con essi interessi comuni.

[4]Paragrafo 4. - Per la determinazione dei redditi della stabile organizzazione che una impresa di uno dei due Stati possiede nell'altro Stato, si tiene conto: da una parte, degli oneri e spese reali sopportati dall'impresa nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione e che gravano in maniera, diretta e specifica sulla produzione e conservazione di tali redditi dall'altra parte, della frazione delle altre spese normalmente imputabile alla stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art5 · fonte del testo