I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una Universita' o in un altro Istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Testo vigente dal 17 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;469~art17 · fonte del testo