I professori e i ricercatori i quali soggiornino temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni, con lo scopo di insegnarvi o di effettuare delle ricerche presso un'universita', collegio, scuola od ali analogo istituto e che sono, o erano immediatamente prima di tale soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente, sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca, a condizione che dette remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto primo Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;282~art20 · fonte del testo