• 1)Qualora un vettore o l'equipaggio del veicolo infranga le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, le disposizioni del presente Accordo o le condizioni fissate nel permesso di trasporto, l'autorita' competente del paese in cui e' stato registrato il veicolo puo', su richiesta dell'autorita' competente dell'altra Parte Contraente, adottare le seguenti misure:
  • a)diffidare il vettore;
  • b)interrompere il rilascio di permessi al vettore per i trasporti nel territorio della Parte Contraente in cui e' stata commessa la violazione, o revocare un permesso precedentemente rilasciato.
  • 2)Le autorita' competenti di entrambe le Parti contraenti si notificheranno a vicenda ogni violazione di cui al paragrafo (1) cosi' come le misure adottate.
  • 3)Il presente Articolo non pregiudichera' alcuna misura sancita dalla legge che possa essere adottata dai Tribunali o dalle autorita' esecutive della Parte Contraente nel cui territorio sia stata commessa la violazione.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art11 · fonte del testo