della legislazione nazionale Per tutte quelle materie non regolate dal presente Accordo, i vettori e gli equipaggi dei veicoli di una Parte Contraente devono rispettare le disposizioni e i regolamenti legali dell'altra Parte Contraente, in particolare quelli che regolano la sicurezza della circolazione dei veicoli in viaggio sul territorio di quest'ultima o durante la loro sosta in essa.

Testo vigente dal 11 gennaio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;465~accordo-art10 · fonte del testo