I n s e g n a n t i Una persona fisica che, su invito sia di uno Stato contraente, che di un'universita', di un istituto di insegnamento superiore, di una scuola, di un museo o di un'altra istituzione culturale di detto Stato contraente, ovvero nel quadro di uno scambio culturale a carattere ufficiale, soggiorna in tale Stato contraente per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare, di tenere dei corsi o di svolgere ricerche in uno dei detti istituti, e che e' un residente dell'altro Stato contraente o lo era immediatamente prima di soggiornare nel primo Stato, e' esente da imposta in quest'ultimo Stato relativamente alle remunerazioni che percepisce per tali attivita', a condizione che tali remunerazioni provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art21 · fonte del testo