Studenti ed apprendisti Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 27 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-24;459~art20 · fonte del testo