1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parita' di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. 2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

  • a)che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura,
  • b)che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale. 3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l'esercizio di un'attivita' professionale da parte delle donne ovvero a evitare o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~accordo-art6 · fonte del testo