conseguire gli obiettivi dell'articolo 1 e fatte salve le altre disposizioni del trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione nei settori della politica sociale contemplati dal presente accordo.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~accordo-art5 · fonte del testo