Le Parti, di comune intesa, possono integrare il presente Accordo con le disposizioni aggiuntive e modifiche necessarie, debitamente perfezionate in protocolli separati, che costituiranno parte integrante del presente Accordo. l protocolli summenzionati entreranno in vigore secondo le disposizioni dell'Art. 14 del presente Accordo.

Testo vigente dal 30 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-03-05;45~accordo-art13 · fonte del testo