[1]Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralita' finanziaria

[2]Il presente Accordo potra' essere modificato e/o integrato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui all'Articolo 16. Le attivita' previste dal presente Accordo saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art15 · fonte del testo