per danni o perdite Qualora gli investitori di una delle due parti contraenti debbano subire perdite sui loro investimenti nel territorio dell'altra parte, a causa di guerra, o di altri scontri armati, di uno stato di emergenza o di altri avvenimenti simili, riceveranno un adeguato risarcimento per la perdita subita. tali pagamenti saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori di una delle parti contraenti verranno trattati come i cittadini di tale parte contraente e, in ogni caso, non meno favorevolmente degli investitori di Stati terzi.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;448~accordo-art4 · fonte del testo